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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Agenti Immobiliari

Obbligatoria per legge
Commerciali & Servizi
Art. 3 c. 5-bis L. 39/1989
D.Lgs. 59/2010
Art. 73 D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio)

La RC Professionale per Agenti Immobiliari è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, della Legge 39/1989 (Ruolo mediatori) e rappresenta requisito per l'iscrizione al Registro delle Imprese come mediatore. Copre la responsabilità connessa a mediazione immobiliare, locazione e mediazione creditizia accessoria. Per chi svolge l'attività di Agenti Immobiliari è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

Sì. L'art. 3, comma 5-bis della L. 3 febbraio 1989 n. 39 (introdotto dall'art. 18 L. 57/2001 e confermato dal D.Lgs. 59/2010) impone al mediatore di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e della responsabilità per i danni arrecati ai clienti nell'esercizio dell'attività. La polizza è verificata dalla CCIAA in sede di iscrizione al REA e per la permanenza nel Registro imprese come mediatore.

Quale massimale scegliere?

I massimali minimi consolidati dalla prassi (D.M. Attività Produttive 2003 e successivi) sono: € 260.000 per sinistro / € 520.000 aggregato per ditte individuali; € 520.000 / € 1.040.000 per società di persone; € 1.550.000 / € 2.600.000 per società di capitali. Per agenzie con più unità operative o mediazione su compravendite di lusso, il mercato consiglia massimali fino a € 3.000.000.

Massimali minimi RC agenti immobiliari (prassi consolidata)
Forma giuridicaPer sinistroAggregato annuo
Ditta individuale€ 260.000€ 520.000
Società di persone€ 520.000€ 1.040.000
Società di capitali€ 1.550.000€ 2.600.000

A cosa serve la retroattività?

Con clausola claims made serve retroattività estesa a tutto il periodo di esercizio dell'attività: le contestazioni su vizi occulti, doppia mediazione o carenze informative emergono tipicamente dopo il rogito, spesso a 1-3 anni. La postuma è consigliata almeno biennale in caso di cessazione dell'attività.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

Le condizioni standard mediatori comprendono: errori e omissioni nell'informazione al cliente su stato dell'immobile, conformità edilizio-urbanistica e catastale, gravami e ipoteche, doppia mediazione o mediazione svolta senza mandato, ritardi nella consegna documentale, errata quantificazione delle provvigioni, responsabilità per collaboratori e dipendenti iscritti al Registro. Da verificare sempre: infedeltà dei dipendenti (denaro incassato), mediazione creditizia accessoria, garanzia in caso di operazioni oltre soglia antiriciclaggio.

Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?

SetteBroker analizza forma giuridica (ditta, SNC, SRL), numero di collaboratori, tipologia di operazioni (residenziale, commerciale, luxury, aste) e provvigioni annue per proporre coperture conformi ai minimi normativi con garanzie infedeltà e mediazione creditizia realmente estese.

Domande frequenti

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