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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Agenti e Broker Assicurativi

Obbligatoria per legge
Finanziari & Assicurativi
Art. 112 D.Lgs. 209/2005
Reg. IVASS 40/2018
Reg. UE 2024/896 EIOPA

La RC Professionale per Agenti e Broker Assicurativi iscritti al RUI risponde all'obbligo previsto dall'art. 112 del CAP e dal Regolamento IVASS 40/2018, tutelando l'intermediario dalle richieste di risarcimento connesse all'attività di distribuzione. Per chi svolge l'attività di Agenti e Broker Assicurativi è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

Sì. L'art. 112 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il Regolamento IVASS 40/2018 impongono a tutti gli intermediari iscritti nelle sezioni A (agenti), B (broker), D (banche/SIM/Poste) ed E (collaboratori) del RUI di dotarsi di una polizza RC professionale valida sul territorio UE. Il possesso della copertura è verificato dall'IVASS ai fini della permanenza nel Registro e la sua mancanza comporta la cancellazione d'ufficio.

Quale massimale scegliere?

I massimali minimi sono adeguati periodicamente da EIOPA in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Dal 9 ottobre 2024 (Regolamento delegato UE 2024/896) sono pari a € 1.564.610 per ciascun sinistro e € 2.315.610 complessivi per anno. Per broker plurimandatari, reti con subagenti o portafogli oltre il milione di premi lordi, il mercato consiglia massimali di 3-5 milioni per assorbire anche sinistri seriali su prodotti IBIPs o polizze aziendali.

Massimali minimi RC intermediari assicurativi (dal 9 ottobre 2024)
ParametroImporto minimo
Per ciascun sinistro€ 1.564.610
Aggregato annuo€ 2.315.610
Prossimo adeguamento EIOPAOttobre 2027

A cosa serve la retroattività?

La copertura opera in regime claims made: rispondono i sinistri denunciati durante il periodo assicurativo purché riferiti a fatti generatori successivi alla data di retroattività. Nel passaggio da una compagnia all'altra è essenziale mantenere retroattività illimitata o almeno decennale per evitare scoperture sulle polizze intermediate anni prima, in particolare vita e long term care che possono generare contestazioni a distanza.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

Le condizioni standard di mercato per la Sezione B RUI comprendono: errori e omissioni nella raccolta dati e nell'analisi delle esigenze (IDD), consegna tardiva o mancata di documenti precontrattuali, errata quotazione o collocamento presso compagnia non abilitata, smarrimento di premi incassati e documenti, responsabilità per l'operato di dipendenti e collaboratori iscritti in sezione E, violazioni della privacy e del GDPR, danni patrimoniali involontari a contraenti e terzi. Da verificare sempre le esclusioni su prodotti finanziari-assicurativi complessi e attività di consulenza fee-only.

Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?

SetteBroker, quale broker plurimandatario iscritto in Sezione B RUI, conosce i requisiti IVASS e le clausole realmente applicate dalle compagnie specializzate nel comparto intermediari. Analizziamo mandati, provvigioni, rete di subagenti e prodotti collocati per proporti una copertura conforme all'obbligo e proporzionata al rischio effettivo.

Domande frequenti

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