La polizza RC professionale è obbligatoria?
La polizza è obbligatoria per legge: l'iscrizione all'ONB richiede la copertura RC professionale ex D.P.R. 137/2012 e la Gelli-Bianco si applica quando l'attività ha valenza sanitaria.
Per chi svolge l'attività di Biologi Nutrizionisti è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi. Il biologo con specializzazione in nutrizione può elaborare in autonomia diete per soggetti sani e patologici (Sent. Corte Cost. 259/1996); è iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi e soggetto all'obbligo assicurativo del D.P.R. 137/2012.
La polizza è obbligatoria per legge: l'iscrizione all'ONB richiede la copertura RC professionale ex D.P.R. 137/2012 e la Gelli-Bianco si applica quando l'attività ha valenza sanitaria.
Massimale minimo € 1.000.000; per attività su pazienti con patologie (diabete, oncologia, obesità severa) o su sportivi agonisti si consigliano € 2.000.000 - € 3.000.000. Le compagnie richiedono documentazione della specializzazione in nutrizione.
Retroattività illimitata per contestazioni tardive su piani alimentari; postuma decennale alla cessazione dell'attività per la parte sanitaria (Gelli-Bianco).
La polizza deve coprire: danni biologici da dieta errata, valutazione della composizione corporea, bioimpedenziometria, consulenza aziendale, formazione, tutela legale e difesa penale. Attenzione all'esclusione per prescrizione farmacologica (riservata al medico).
I sinistri più ricorrenti nella professione e le garanzie che una polizza ben costruita dovrebbe prevedere.
Piano nutrizionale non adeguato allo stato di salute con danno metabolico o carenze nutrizionali del paziente.
Diagnosi o terapia riservata al medico ex L. 396/1967 con esposizione al reato di esercizio abusivo ex art. 348 c.p.
Mancata raccolta di informazioni su patologie, allergie o terapie farmacologiche in corso con danno al paziente.
Interpretazione errata dei dati BIA con impostazione di regime alimentare non idoneo.
Trattamento non conforme di dati sensibili ex Reg. UE 2016/679 (GDPR) con sanzioni del Garante.
Consiglio di integratori in interazione con terapie in atto o non compatibili con lo stato del paziente.
Copre i danni al paziente derivanti da errori nell'elaborazione e monitoraggio del piano alimentare.
Include la responsabilità per attività svolta in studi propri o presso strutture sanitarie.
Spese di difesa in cause civili e penali collegate all'attività di nutrizionista.
Copre contestazioni relative a piani alimentari elaborati in anni pregressi.
Estende la copertura per dieci anni dalla cessazione dell'attività professionale.
Protezione per data breach su cartelle nutrizionali digitali e dati sanitari dei pazienti.
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Categorie regolamentate per cui la copertura è prevista da norme specifiche (D.P.R. 137/2012, Legge Gelli-Bianco, IVASS/IDD e altre).
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