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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Informatori Scientifici del Farmaco

Fortemente consigliata
Sanitari
Art. 122 D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 – Requisiti ISF
Artt. 113-128 D.Lgs. 219/2006 – Pubblicità dei medicinali
Codice Deontologico Farmindustria

La RC Professionale Informatori Scientifici del Farmaco copre il professionista che, ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 219/2006, illustra ai medici caratteristiche, efficacia, effetti collaterali e modalità d'uso dei medicinali, con obblighi di farmacovigilanza e di rispetto del Codice Deontologico Farmindustria. Per chi svolge questa attività è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

L'informatore scientifico del farmaco non ha Ordine professionale: opera in regime di lavoro dipendente o parasubordinato per l'azienda farmaceutica (art. 122 D.Lgs. 219/2006). L'obbligo di RC non è di legge; la polizza personale è consigliata soprattutto per l'ISF in regime di contratto di agenzia/procacciamento (art. 124 stesso decreto) e come integrazione alla polizza aziendale in caso di rivalsa.

Quale massimale scegliere?

Il mercato per l'ISF libero professionista o in agenzia parte da € 250.000 e sale a € 500.000–1 milione quando gestisce autonomamente un portafoglio di specialisti. Per l'ISF dipendente la polizza personale ha funzione di copertura della colpa grave e rivalsa del datore di lavoro (massimali di norma € 500.000).

A cosa serve la retroattività?

Contestazioni per informazione scorretta o mancata segnalazione ADR (reazioni avverse) possono emergere a distanza di anni. Retroattività ampia e postuma quinquennale sono raccomandate a fine mandato o rapporto di lavoro.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

La copertura tipicamente comprende: informazione scientifica al medico, al farmacista e all'ospedale nei limiti dell'art. 122 D.Lgs. 219/2006; consegna di campioni gratuiti nel rispetto del Codice Deontologico Farmindustria; raccolta di dati di farmacovigilanza; attività promozionale conforme al D.Lgs. 219/2006 e alle Linee guida AIFA; violazione della privacy (GDPR); danni patrimoniali all'azienda mandante per contestazioni AIFA su promozione non conforme; rivalsa del datore di lavoro. Vanno verificate le esclusioni per attività fuori dal perimetro dell'informazione scientifica (es. vendita).

Rischi & Coperture

Principali rischi per Informatori Scientifici del Farmaco e coperture correlate

I sinistri più ricorrenti nella professione e le garanzie che una polizza ben costruita dovrebbe prevedere.

Cosa può andare storto

Rischi principali

  • Informazione scientifica non conforme

    Comunicazione di informazioni non aderenti al foglietto illustrativo ex D.Lgs. 219/2006 con sanzioni AIFA.

  • Violazione codice deontologico Farmindustria

    Comportamenti non conformi al Codice Deontologico con sanzioni disciplinari e reputazionali per l'azienda.

  • Errata segnalazione farmacovigilanza

    Omessa trasmissione di segnalazioni di reazioni avverse ex D.Lgs. 219/2006 con sanzioni AIFA.

  • Comparative advertising non consentita

    Confronti impropri con farmaci concorrenti in violazione delle norme sulla pubblicità sanitaria.

  • Omaggi e ospitalità non conformi

    Violazione limiti ex D.Lgs. 219/2006 su omaggi e sponsorizzazioni a medici con sanzioni al datore.

  • Violazione privacy dati sanitari

    Trattamento illecito di dati di prescrizione o pazienti ex Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Come proteggerti

Coperture consigliate

  • RC Professionale informatore scientifico

    Copre danni patrimoniali derivanti da errori nell'attività di informazione scientifica presso operatori sanitari.

  • Tutela legale

    Spese di difesa in procedimenti AIFA, disciplinari e civili collegati all'attività professionale.

  • Estensione farmacovigilanza

    Copre la responsabilità per omissioni o errori nelle segnalazioni di reazioni avverse.

  • Retroattività illimitata

    Copre attività svolte in anni precedenti con contestazioni notificate nel periodo di polizza.

  • Postuma decennale

    Estende la garanzia per dieci anni dalla cessazione dell'incarico.

  • Cyber risk & GDPR

    Protezione per data breach su banche dati medici e sanitarie utilizzate nell'attività.

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SetteBroker distingue tra ISF dipendente, agente monomandatario e procacciatore per calibrare massimale, franchigie e la copertura colpa grave utile in caso di rivalsa.

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