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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Informatori Scientifici del Farmaco

Fortemente consigliata
Sanitari
Art. 122 D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 – Requisiti ISF
Artt. 113-128 D.Lgs. 219/2006 – Pubblicità dei medicinali
Codice Deontologico Farmindustria

La RC Professionale Informatori Scientifici del Farmaco copre il professionista che, ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 219/2006, illustra ai medici caratteristiche, efficacia, effetti collaterali e modalità d'uso dei medicinali, con obblighi di farmacovigilanza e di rispetto del Codice Deontologico Farmindustria. Per chi svolge questa attività è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

L'informatore scientifico del farmaco non ha Ordine professionale: opera in regime di lavoro dipendente o parasubordinato per l'azienda farmaceutica (art. 122 D.Lgs. 219/2006). L'obbligo di RC non è di legge; la polizza personale è consigliata soprattutto per l'ISF in regime di contratto di agenzia/procacciamento (art. 124 stesso decreto) e come integrazione alla polizza aziendale in caso di rivalsa.

Quale massimale scegliere?

Il mercato per l'ISF libero professionista o in agenzia parte da € 250.000 e sale a € 500.000–1 milione quando gestisce autonomamente un portafoglio di specialisti. Per l'ISF dipendente la polizza personale ha funzione di copertura della colpa grave e rivalsa del datore di lavoro (massimali di norma € 500.000).

A cosa serve la retroattività?

Contestazioni per informazione scorretta o mancata segnalazione ADR (reazioni avverse) possono emergere a distanza di anni. Retroattività ampia e postuma quinquennale sono raccomandate a fine mandato o rapporto di lavoro.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

La copertura tipicamente comprende: informazione scientifica al medico, al farmacista e all'ospedale nei limiti dell'art. 122 D.Lgs. 219/2006; consegna di campioni gratuiti nel rispetto del Codice Deontologico Farmindustria; raccolta di dati di farmacovigilanza; attività promozionale conforme al D.Lgs. 219/2006 e alle Linee guida AIFA; violazione della privacy (GDPR); danni patrimoniali all'azienda mandante per contestazioni AIFA su promozione non conforme; rivalsa del datore di lavoro. Vanno verificate le esclusioni per attività fuori dal perimetro dell'informazione scientifica (es. vendita).

Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?

SetteBroker distingue tra ISF dipendente, agente monomandatario e procacciatore per calibrare massimale, franchigie e la copertura colpa grave utile in caso di rivalsa.

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