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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Educatori e Pedagogisti

Obbligatoria per legge
Sanitari
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 cc. 594-601 – Pedagogisti ed educatori
D.M. Salute 8 ottobre 1998, n. 520 – Educatore professionale (sanitario)
L. 8 marzo 2017, n. 24 – Gelli-Bianco (per il socio-sanitario)
Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo RC professioni ordinistiche

La RC Professionale Educatori e Pedagogisti copre due profili distinti: l'educatore professionale socio-sanitario iscritto TSRM-PSTRP soggetto alla Legge Gelli-Bianco, e l'educatore socio-pedagogico/pedagogista disciplinati dalla L. 205/2017. Per chi svolge questa attività è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

L'educatore professionale socio-sanitario (D.M. Salute 8 ottobre 1998, n. 520) è iscritto all'Albo TSRM-PSTRP: si applicano L. 24/2017 e D.M. 232/2023. L'educatore socio-pedagogico e il pedagogista sono professioni riconosciute dalla L. 205/2017 (art. 1, commi 594-601): l'obbligo di RC ex art. 5 D.P.R. 137/2012 scatta con la piena operatività dell'ordinamento professionale. In ogni caso la polizza è richiesta dai capitolati di cooperative sociali, ASL, Comuni ed enti gestori.

Quale massimale scegliere?

Per l'educatore socio-sanitario il minimo è € 1M/sinistro e € 3M/anno (D.M. 232/2023). Per educatori socio-pedagogici e pedagogisti il mercato parte da € 500.000 fino a € 2 milioni per chi coordina servizi con minori o disabili.

A cosa serve la retroattività?

Per l'ambito socio-sanitario si applica la postuma decennale ex art. 11 L. 24/2017. Per l'ambito socio-pedagogico è consigliata retroattività ampia e postuma quinquennale, considerati i tempi lunghi in cui possono emergere contestazioni sui percorsi educativi con minori.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

La copertura tipicamente comprende: progettazione e attuazione di interventi educativi e riabilitativi individuali e di gruppo; osservazione, valutazione e stesura di documentazione (PEI, progetti educativi); attività con minori, disabili, tossicodipendenti, anziani, persone in disagio sociale; consulenza a famiglie, scuole ed enti; danni fisici accidentali durante attività (con estensione a gite/uscite se dichiarate); violazioni privacy dei minori; contestazioni per omessa segnalazione (art. 403 c.c., L. 184/1983). Vanno verificate le esclusioni per attività di custodia continuativa (RC struttura).

Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?

SetteBroker distingue tra educatore socio-sanitario, educatore socio-pedagogico dipendente di cooperativa e pedagogista libero professionista per applicare la disciplina Gelli o quella ordinistica L. 205/2017 e dimensionare massimale e postuma.

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