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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Educatori e Pedagogisti

Obbligatoria per legge
Sanitari
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 cc. 594-601 – Pedagogisti ed educatori
D.M. Salute 8 ottobre 1998, n. 520 – Educatore professionale (sanitario)
L. 8 marzo 2017, n. 24 – Gelli-Bianco (per il socio-sanitario)
Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo RC professioni ordinistiche

La RC Professionale Educatori e Pedagogisti copre due profili distinti: l'educatore professionale socio-sanitario iscritto TSRM-PSTRP soggetto alla Legge Gelli-Bianco, e l'educatore socio-pedagogico/pedagogista disciplinati dalla L. 205/2017. Per chi svolge questa attività è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

L'educatore professionale socio-sanitario (D.M. Salute 8 ottobre 1998, n. 520) è iscritto all'Albo TSRM-PSTRP: si applicano L. 24/2017 e D.M. 232/2023. L'educatore socio-pedagogico e il pedagogista sono professioni riconosciute dalla L. 205/2017 (art. 1, commi 594-601): l'obbligo di RC ex art. 5 D.P.R. 137/2012 scatta con la piena operatività dell'ordinamento professionale. In ogni caso la polizza è richiesta dai capitolati di cooperative sociali, ASL, Comuni ed enti gestori.

Quale massimale scegliere?

Per l'educatore socio-sanitario il minimo è € 1M/sinistro e € 3M/anno (D.M. 232/2023). Per educatori socio-pedagogici e pedagogisti il mercato parte da € 500.000 fino a € 2 milioni per chi coordina servizi con minori o disabili.

A cosa serve la retroattività?

Per l'ambito socio-sanitario si applica la postuma decennale ex art. 11 L. 24/2017. Per l'ambito socio-pedagogico è consigliata retroattività ampia e postuma quinquennale, considerati i tempi lunghi in cui possono emergere contestazioni sui percorsi educativi con minori.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

La copertura tipicamente comprende: progettazione e attuazione di interventi educativi e riabilitativi individuali e di gruppo; osservazione, valutazione e stesura di documentazione (PEI, progetti educativi); attività con minori, disabili, tossicodipendenti, anziani, persone in disagio sociale; consulenza a famiglie, scuole ed enti; danni fisici accidentali durante attività (con estensione a gite/uscite se dichiarate); violazioni privacy dei minori; contestazioni per omessa segnalazione (art. 403 c.c., L. 184/1983). Vanno verificate le esclusioni per attività di custodia continuativa (RC struttura).

Rischi & Coperture

Principali rischi per Educatori e Pedagogisti e coperture correlate

I sinistri più ricorrenti nella professione e le garanzie che una polizza ben costruita dovrebbe prevedere.

Cosa può andare storto

Rischi principali

  • Danno all'utente durante attività educativa

    Lesioni o pregiudizi al minore o utente vulnerabile durante l'attività ex art. 2048 c.c. con responsabilità dell'educatore.

  • Errata progettazione interventi

    Piani educativi individualizzati non idonei con danno allo sviluppo del minore o al recupero dell'utente.

  • Omesse segnalazioni obbligatorie

    Mancata segnalazione ex L. 149/2001 di situazioni di pregiudizio o maltrattamento con conseguenze penali.

  • Violazione privacy dati sensibili

    Trattamento illecito di dati sanitari e giudiziari di minori o utenti ex Reg. UE 2016/679 (GDPR).

  • Sconfinamento in atti sanitari

    Diagnosi o interventi terapeutici riservati a psicologo o medico con esposizione al reato ex art. 348 c.p.

  • Contestazioni da parte delle famiglie

    Richieste di risarcimento per presunte inadempienze educative o pedagogiche con contenzioso.

Come proteggerti

Coperture consigliate

  • RC Professionale educatore e pedagogista

    Copre danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'attività educativa e pedagogica.

  • Estensione attività con minori

    Include coperture specifiche per l'attività svolta in ambito scolastico, extra-scolastico e servizi minori.

  • Tutela legale

    Spese di difesa in giudizi civili e penali collegati all'esercizio della professione.

  • Retroattività illimitata

    Copre incarichi svolti in anni precedenti con contestazioni notificate nel periodo di polizza.

  • Postuma decennale

    Estende la garanzia per dieci anni dopo la cessazione dell'attività.

  • Cyber risk & GDPR

    Protezione per data breach su fascicoli educativi digitali contenenti dati sensibili di minori.

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SetteBroker distingue tra educatore socio-sanitario, educatore socio-pedagogico dipendente di cooperativa e pedagogista libero professionista per applicare la disciplina Gelli o quella ordinistica L. 205/2017 e dimensionare massimale e postuma.

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