La polizza RC professionale è obbligatoria?
Obbligatoria per legge: l'art. 6 L. 190/2023 impone la stipula di polizza RC professionale come requisito per l'iscrizione all'elenco nazionale del Ministero del Turismo.
Per chi svolge l'attività di Guide Turistiche è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi. La L. 190/2023 ha riformato la professione di guida turistica, istituendo l'elenco nazionale, l'esame abilitante uniforme e l'obbligo di polizza RC professionale per l'iscrizione; sostituisce le previgenti normative regionali.
Obbligatoria per legge: l'art. 6 L. 190/2023 impone la stipula di polizza RC professionale come requisito per l'iscrizione all'elenco nazionale del Ministero del Turismo.
Massimale minimo indicato dai decreti attuativi: € 1.000.000 per sinistro; per guide che operano su gruppi numerosi, siti UNESCO, itinerari trekking o su turismo scolastico si consigliano € 2.000.000 - € 3.000.000.
Retroattività di almeno 5 anni per contestazioni tardive di clienti/tour operator; postuma consigliata per cessazione attività o pensionamento.
Deve coprire: infortuni ai partecipanti durante la visita, danni ai monumenti/siti visitati, cancellazione/rinvio del servizio, responsabilità per informazioni errate, tutela legale, difesa penale e RCT per attività outdoor.
I sinistri più ricorrenti nella professione e le garanzie che una polizza ben costruita dovrebbe prevedere.
Infortuni subiti dai turisti durante le visite guidate con responsabilità civile della guida ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile.
Comunicazione di informazioni storiche o culturali errate che causano danno economico o d'immagine al cliente.
Esercizio dell'attività senza il rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 4/2013 e normative regionali sulle guide turistiche.
Danneggiamento involontario di siti, monumenti o opere durante le visite guidate a gruppi.
Annullamento del servizio con conseguente danno economico per il cliente o l'agenzia committente.
Trattamento illecito di dati personali dei turisti in contrasto con il GDPR Reg. UE 2016/679.
Copre danni patrimoniali e fisici causati a turisti nell'esercizio dell'attività di guida turistica.
Copre le spese legali per controversie derivanti da infortuni o contestazioni durante i tour.
Copertura estesa a tour ed escursioni effettuati prima della sottoscrizione della polizza.
Garanzia valida anche dopo la cessazione dell'attività per danni denunciati successivamente.
Estensione della copertura a errori commessi per colpa grave durante lo svolgimento delle visite.
Copre danneggiamenti a siti culturali o beni di terzi causati durante le visite guidate.
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Categorie regolamentate per cui la copertura è prevista da norme specifiche (D.P.R. 137/2012, Legge Gelli-Bianco, IVASS/IDD e altre).
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