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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Servizi Informatici, Sistemisti e Software House

Obbligatoria in alcuni casi
Commerciali & Servizi
Art. 28 Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Direttiva NIS2 (D.Lgs. 138/2024)
D.Lgs. 82/2005 (CAD)

La RC Professionale per Servizi Informatici (Tech E&O – Technology Errors & Omissions) copre lo spettro di rischi specifici del settore IT: bug del software, downtime dei sistemi, data breach, violazioni GDPR e responsabilità contrattuali verso i committenti B2B. È una delle categorie con maggiore evoluzione delle condizioni assicurative negli ultimi anni. Per chi svolge l'attività di Servizi Informatici, Sistemisti e Software House è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

Non esiste obbligo di legge generalizzato, ma la copertura è di fatto requisito nei contratti B2B con la Pubblica Amministrazione (bandi Consip, MePA, appalti CAD art. 51 D.Lgs. 82/2005), con la sanità (fascicoli sanitari elettronici) e con la grande impresa. Per i servizi cloud e le software house che gestiscono dati personali di terzi, la responsabilità ex art. 28 GDPR (responsabile del trattamento) rende la copertura di fatto indispensabile.

Quale massimale scegliere?

Il mercato quota partendo da € 500.000-€ 1.000.000 per liberi professionisti (sviluppatori, sistemisti), sale a € 2.000.000-€ 5.000.000 per software house con clienti corporate, fino a € 10.000.000-€ 25.000.000 per MSP, cloud provider e SaaS con basi installate di rilievo. Per progetti PA critici (sanità, giustizia, difesa) sono richiesti massimali dedicati.

A cosa serve la retroattività?

Le contestazioni IT (bug software, data breach, downtime) possono emergere a distanza di anni. Serve retroattività almeno quinquennale ma preferibilmente illimitata per software house e SaaS con contratti pluriennali; postuma di 3-5 anni essenziale in caso di cessazione o cessione ramo d'azienda.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

Le condizioni Tech E&O di mercato comprendono: errori nello sviluppo software (bug, mancato requisito funzionale) con danno economico al committente, downtime dei sistemi gestiti in outsourcing con SLA violati e penali contrattuali, data breach e violazioni GDPR (art. 28 responsabile del trattamento, notifica al Garante, comunicazione agli interessati), ransomware con costi di gestione dell'incidente, perdita e corruption di dati con costi di ripristino, contestazioni sui SLA di servizio, responsabilità per l'operato di sub-fornitori. Da verificare sempre l'estensione cyber liability (con e senza attacchi malevoli), le spese forensic e legal, l'estensione ai marketplace di terzi (AWS, Azure, GCP).

Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?

SetteBroker analizza attività (sviluppo, sistemistico, cloud, MSP, SaaS), tipologia di committenti (privati, PA, sanità), volume di dati personali trattati e contratti in essere per proporre coperture Tech E&O + cyber allineate agli standard di mercato e ai requisiti dei bandi PA (in particolare NIS2 per fornitori critici).

Domande frequenti

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