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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Fotografi

Fortemente consigliata
Comunicazione & Creativi
L. 14 gennaio 2013, n. 4 – Professioni non organizzate
L. 22 aprile 1941, n. 633 – Diritto d'autore (artt. 87-92: fotografie; artt. 96-97: diritto d'immagine)
Art. 10 c.c. – Tutela dell'immagine
Reg. UE 2016/679 (GDPR) – Trattamento dati biometrici e consensi

La RC Professionale Fotografi copre chi svolge fotografia matrimoniale, di reportage, still life, food, moda o eventi corporate, con responsabilità che vanno dalla perdita irrecuperabile dei file al danno da uso non autorizzato dell'immagine di persone ritratte. Per chi svolge questa attività è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

Professione non organizzata ai sensi della L. 4/2013 (con eccezione dei fotoreporter iscritti all'Ordine dei Giornalisti come pubblicisti): non c'è obbligo di RC per legge. La polizza è però richiesta da location matrimoniali, agenzie di stampa, case editrici, brand del lusso e wedding planner che pretendono la garanzia di continuità del servizio.

Quale massimale scegliere?

Il mercato parte da € 500.000 per fotografi con clientela privata (matrimoni, ritratti) e sale a € 1–2 milioni per still life, campagne moda e food, dove il costo di riorganizzare uno shooting con talent, location e produzione supera facilmente i € 100.000. Per il matrimonio il danno da perdita irrecuperabile dei file è considerato di natura anche non patrimoniale (Cass. 4093/2020).

A cosa serve la retroattività?

La riconsegna dei file avviene spesso mesi dopo lo shooting e contestazioni su qualità o diritti d'immagine possono emergere anche a distanza di anni. Retroattività ampia e postuma triennale sono lo standard, con retroattività illimitata utile per chi ha già anni di attività.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

La copertura tipicamente comprende: servizi fotografici di ogni tipo (matrimonio, ritratto, reportage, still life, food, moda, industrial); perdita, distruzione o danneggiamento accidentale dei file digitali (con obbligo di backup dichiarato); violazione del diritto d'immagine ex art. 10 c.c. e artt. 96-97 L. 633/1941; violazione GDPR per gestione consensi e archivi; danni ad attrezzature di terzi in location; contestazioni per ritardo nella consegna. Vanno verificati i sottolimiti per 'perdita file' e per 'diritti terzi'.

Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?

SetteBroker distingue tra fotografo matrimonialista, still life/food, moda, fotoreporter e fotografo industriale per calibrare massimale, sottolimite perdita file, garanzia diritti d'immagine e postuma coerente con l'attività prevalente.

Domande frequenti

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Categorie regolamentate per cui la copertura è prevista da norme specifiche (D.P.R. 137/2012, Legge Gelli-Bianco, IVASS/IDD e altre).

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