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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Professionisti della Musica

Fortemente consigliata
Comunicazione & Creativi
L. 14 gennaio 2013, n. 4 – Professioni non organizzate
L. 22 aprile 1941, n. 633 – Diritto d'autore (artt. 75, 80: diritti connessi degli artisti interpreti)
L. 8 marzo 2017, n. 24 – Gelli-Bianco (solo musicoterapeuti sanitari)

La RC Professionale Professionisti della Musica copre musicisti esecutori, compositori, arrangiatori, produttori e insegnanti privati da danni a terzi durante concerti, contestazioni su diritti d'autore e responsabilità verso committenti (etichette, teatri, scuole). Per chi svolge questa attività è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

Professione non organizzata ai sensi della L. 4/2013: non c'è obbligo di RC per legge. La polizza è però richiesta da teatri, festival, locali con pubblico e scuole di musica per accedere alle esibizioni; per i musicoterapeuti che operano in strutture socio-sanitarie vale invece la disciplina Gelli-Bianco se iscritti a elenchi regionali.

Quale massimale scegliere?

Il mercato parte da € 500.000 per musicisti che si esibiscono in contesti privati e sale a € 1–2 milioni per chi tiene concerti in spazi con pubblico numeroso o produce dischi per etichette con clausole di manleva sui diritti connessi (art. 80 L. 633/1941).

A cosa serve la retroattività?

Contestazioni su plagio di composizioni o mancata acquisizione di licenze possono emergere anche a distanza di anni. Consigliata retroattività ampia e postuma quinquennale, allineata alla prescrizione ordinaria e alla durata dei diritti connessi degli artisti interpreti (50 anni ex art. 75 L. 633/1941).

Cosa deve essere compreso nella copertura?

La copertura tipicamente comprende: esibizioni dal vivo in teatri, festival, locali (RCT verso pubblico e strutture); insegnamento musicale privato e in scuole; composizione, arrangiamento e produzione; violazione involontaria di diritti d'autore e diritti connessi; danni a strumenti musicali di terzi in prova; contestazioni per mancata esecuzione di ingaggi. Vanno verificate le esclusioni per esibizioni in Paesi extra-UE senza estensione territoriale specifica.

Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?

SetteBroker distingue tra musicista live, insegnante, produttore in studio e musicoterapeuta, applicando la disciplina corretta (L. 4/2013 o Gelli-Bianco) e dimensionando RCT, garanzia diritti d'autore e territorialità.

Domande frequenti

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