Assicurazione RC Professionale Marketing, Comunicazione e Pubblicità
Fortemente consigliata
Comunicazione & Creativi
L. 14 gennaio 2013, n. 4 – Professioni non organizzate
D.Lgs. 145/2007 – Pubblicità ingannevole e comparativa
D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo (pratiche commerciali scorrette)
Reg. UE 2016/679 (GDPR) – art. 28 responsabile del trattamento
Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (IAP)
La RC Professionale Marketing, Comunicazione e Pubblicità copre agenzie, consulenti, social media manager, PR e digital strategist da contestazioni per pubblicità ingannevole, violazione GDPR, uso non autorizzato di immagini e danni patrimoniali causati da campagne inefficaci o errate. Per chi svolge questa attività è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.
Professione non organizzata ai sensi della L. 4/2013: non c'è obbligo di RC per legge. La polizza è però requisito ricorrente nei contratti con clienti corporate, per l'iscrizione ad associazioni di categoria (UNA, FERPI, Assocom) e per l'accreditamento come fornitori di PA e grandi committenti che scaricano contrattualmente responsabilità per contenuti pubblicati e trattamento dati.
Quale massimale scegliere?
Il mercato parte da € 500.000 per freelance e piccoli studi e sale a € 2–5 milioni per agenzie strutturate con clienti nazionali, dove sanzioni Garante Privacy (fino al 4% del fatturato del cliente ex GDPR) o ritiro campagne per intervento AGCM producono danni ampiamente superiori al fee dell'agenzia.
A cosa serve la retroattività?
Contestazioni per pubblicità ingannevole, violazione diritti d'autore o data breach possono emergere mesi dopo la campagna. Retroattività ampia e postuma quinquennale sono lo standard di mercato, coerenti con i termini di accertamento AGCM e Garante Privacy.
Cosa deve essere compreso nella copertura?
La copertura tipicamente comprende: consulenza strategica marketing, pianificazione media, gestione social; creazione di contenuti e campagne pubblicitarie (violazione involontaria di diritti d'autore, marchi, immagine di terzi); attività di data processor ai sensi dell'art. 28 GDPR con gestione database clienti; sanzioni amministrative Garante Privacy e AGCM (nei limiti di legge assicurativa); danni patrimoniali al cliente per errori di campagna, tracking pixel non conforme, sforamento budget adv. Vanno verificate esclusioni per contenuti manifestamente diffamatori e per condotte dolose.
Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?
SetteBroker analizza il mix servizi (strategy, creative, media buying, data), il fatturato del portafoglio clienti e il ruolo GDPR (titolare vs responsabile) per calibrare massimale, garanzia cyber/privacy e postuma.
Domande frequenti
Preventivo
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