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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Organismi di Mediazione e Composizione della Crisi

Obbligatoria in alcuni casi
Legali & Amministrativi
D.M. 180/2010
D.Lgs. 28/2010
D.Lgs. 14/2019 (CCII)

La RC Professionale Organismi di Mediazione e OCC copre l'attività di mediazione civile e commerciale e di composizione della crisi da sovraindebitamento: rischi da vizi procedurali, violazione della riservatezza, errata redazione degli accordi e responsabilità del gestore della crisi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

Sì. Per gli organismi di mediazione iscritti al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il D.M. 180/2010 impone la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale con massimale minimo di 500.000 €. Analogo obbligo grava sugli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) e sui gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, che ha sostituito la L. 3/2012).

Quale massimale scegliere?

Il minimo di legge per gli organismi di mediazione è 500.000 € (D.M. 180/2010). Nella pratica i massimali richiesti dai regolamenti degli organismi e dalle Camere di Commercio salgono a 1–3 milioni per procedure di valore elevato o in ambito commerciale internazionale. Per OCC il massimale va tarato sul valore complessivo delle procedure gestite.

A cosa serve la retroattività?

I procedimenti di mediazione e composizione della crisi possono generare contestazioni tardive (impugnazione dell'accordo, azioni revocatorie, giudizi di responsabilità). Una retroattività illimitata è opportuna per gli organismi attivi da tempo e per i gestori con storico consolidato di procedure.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

La copertura dovrebbe comprendere: errori procedurali del mediatore e del gestore della crisi, nullità o inefficacia dell'accordo di mediazione o del piano di composizione della crisi, violazione dell'obbligo di riservatezza (art. 9 D.Lgs. 28/2010), errata gestione delle attività di verifica dei crediti nei procedimenti di sovraindebitamento, responsabilità dell'organismo per il fatto dei propri mediatori e gestori, danni derivanti dalla mancata o errata trascrizione, custodia della documentazione. Vanno verificate le estensioni all'attività di mediazione delegata dal giudice.

Rischi & Coperture

Principali rischi per Organismi di Mediazione e Composizione della Crisi e coperture correlate

I sinistri più ricorrenti nella professione e le garanzie che una polizza ben costruita dovrebbe prevedere.

Cosa può andare storto

Rischi principali

  • Errata gestione procedura mediazione

    Vizi procedurali ex D.Lgs. 28/2010 con inefficacia della mediazione e responsabilità dell'organismo.

  • Errore nella nomina del mediatore

    Designazione di mediatore in conflitto di interessi o privo dei requisiti con nullità del procedimento.

  • Errata gestione OCC crisi sovraindebitamento

    Errori nella procedura ex L. 3/2012 e Codice della Crisi con danno al debitore o ai creditori.

  • Violazione riservatezza atti mediazione

    Divulgazione di informazioni emerse ex art. 9 D.Lgs. 28/2010 e Reg. UE 2016/679 (GDPR).

  • Omessa comunicazione al Ministero

    Mancata trasmissione dati statistici richiesti al Ministero della Giustizia con sanzioni disciplinari.

  • Errata gestione delle indennità di mediazione

    Errori nel calcolo o nell'incasso delle indennità con contestazioni delle parti e sanzioni.

Come proteggerti

Coperture consigliate

  • RC Professionale organismi di mediazione e OCC

    Copre danni patrimoniali derivanti dalla gestione delle procedure di mediazione e composizione crisi.

  • Estensione mediatori e gestori nominati

    Include la responsabilità per l'operato dei mediatori e gestori designati dall'organismo.

  • Tutela legale

    Spese di difesa in procedimenti civili, penali e disciplinari collegati all'attività dell'organismo.

  • Cyber risk & GDPR

    Protezione per data breach su fascicoli digitali e piattaforme di mediazione telematica.

  • Retroattività illimitata

    Copre procedure svolte in anni precedenti con contestazioni notificate nel periodo di polizza.

  • Postuma decennale

    Estende la garanzia per dieci anni dopo la cessazione dell'attività dell'organismo.

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SetteBroker verifica che la polizza sia conforme ai requisiti del D.M. 180/2010 e dei regolamenti degli organismi, e la dimensiona sul numero di procedure gestite annualmente, sui valori medi e sulla presenza di gestori esterni convenzionati, per garantire copertura adeguata sia all'organismo sia ai singoli mediatori.

Domande frequenti

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