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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Organismi di Mediazione e Composizione della Crisi

Obbligatoria in alcuni casi
Legali & Amministrativi
D.M. 180/2010
D.Lgs. 28/2010
D.Lgs. 14/2019 (CCII)

La RC Professionale Organismi di Mediazione e OCC copre l'attività di mediazione civile e commerciale e di composizione della crisi da sovraindebitamento: rischi da vizi procedurali, violazione della riservatezza, errata redazione degli accordi e responsabilità del gestore della crisi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

Sì. Per gli organismi di mediazione iscritti al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il D.M. 180/2010 impone la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale con massimale minimo di 500.000 €. Analogo obbligo grava sugli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) e sui gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, che ha sostituito la L. 3/2012).

Quale massimale scegliere?

Il minimo di legge per gli organismi di mediazione è 500.000 € (D.M. 180/2010). Nella pratica i massimali richiesti dai regolamenti degli organismi e dalle Camere di Commercio salgono a 1–3 milioni per procedure di valore elevato o in ambito commerciale internazionale. Per OCC il massimale va tarato sul valore complessivo delle procedure gestite.

A cosa serve la retroattività?

I procedimenti di mediazione e composizione della crisi possono generare contestazioni tardive (impugnazione dell'accordo, azioni revocatorie, giudizi di responsabilità). Una retroattività illimitata è opportuna per gli organismi attivi da tempo e per i gestori con storico consolidato di procedure.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

La copertura dovrebbe comprendere: errori procedurali del mediatore e del gestore della crisi, nullità o inefficacia dell'accordo di mediazione o del piano di composizione della crisi, violazione dell'obbligo di riservatezza (art. 9 D.Lgs. 28/2010), errata gestione delle attività di verifica dei crediti nei procedimenti di sovraindebitamento, responsabilità dell'organismo per il fatto dei propri mediatori e gestori, danni derivanti dalla mancata o errata trascrizione, custodia della documentazione. Vanno verificate le estensioni all'attività di mediazione delegata dal giudice.

Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?

SetteBroker verifica che la polizza sia conforme ai requisiti del D.M. 180/2010 e dei regolamenti degli organismi, e la dimensiona sul numero di procedure gestite annualmente, sui valori medi e sulla presenza di gestori esterni convenzionati, per garantire copertura adeguata sia all'organismo sia ai singoli mediatori.

Domande frequenti

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