La polizza RC professionale è obbligatoria?
Obbligatoria in alcuni casi: gli albi CTU di molti Tribunali richiedono la polizza per l'iscrizione; l'obbligo generale L. 4/2013 impone comunque la trasparenza degli estremi assicurativi al cliente.
Per chi svolge l'attività di Periti Calligrafi e Grafologi Giudiziari è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi. Il perito calligrafo iscritto agli albi CTU dei Tribunali svolge accertamenti grafici in ambito civile e penale; la responsabilità è disciplinata dagli artt. 64 c.p.c. e 373 c.p. e dalla L. 4/2013 per l'esercizio professionale.
Obbligatoria in alcuni casi: gli albi CTU di molti Tribunali richiedono la polizza per l'iscrizione; l'obbligo generale L. 4/2013 impone comunque la trasparenza degli estremi assicurativi al cliente.
Massimale consigliato € 500.000 - € 1.000.000; per perizie su patrimoni rilevanti (testamenti olografi, contratti bancari, firme apocrife su strumenti finanziari) valutare € 2.000.000 - € 3.000.000.
Retroattività illimitata indispensabile: le perizie possono essere contestate in appello o in altra sede anche a distanza di anni; postuma quinquennale a fine attività.
Deve coprire: errori nell'analisi grafica, danni patrimoniali da perizie errate, responsabilità del CTU (artt. 64 c.p.c. e 373 c.p.), tutela legale, difesa penale e assistenza in caso di contestazioni deontologiche.
I sinistri più ricorrenti nella professione e le garanzie che una polizza ben costruita dovrebbe prevedere.
Conclusioni peritali errate su autenticità di firme o scritti con esposizione a nullità dell'atto o revisione della sentenza.
Utilizzo di metodi non riconosciuti dalla comunità scientifica con contestazione della CTU in giudizio.
Ritardo nel deposito della relazione ex art. 195 c.p.c. con sanzioni disciplinari e responsabilità civile.
Divulgazione di documenti e informazioni acquisite in sede peritale con danno alle parti.
Mancato rispetto del contraddittorio con i CTP con nullità di attività peritale ex art. 194 c.p.c.
Omessa dichiarazione ex art. 51 c.p.c. con nullità della CTU e responsabilità del perito.
Copre danni patrimoniali derivanti da errori nell'attività peritale giudiziale e stragiudiziale.
Include la responsabilità per incarichi da parte del Giudice e come consulente di parte.
Spese di difesa in giudizi di responsabilità e in procedimenti disciplinari dell'Albo CTU.
Copre perizie eseguite in anni precedenti con contestazioni notificate nel periodo di polizza.
Estende la garanzia per dieci anni dopo la cessazione dell'attività.
Protezione per fascicoli peritali digitali e archivi documentali da attacchi informatici.
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Categorie regolamentate per cui la copertura è prevista da norme specifiche (D.P.R. 137/2012, Legge Gelli-Bianco, IVASS/IDD e altre).
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