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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Psicologi e Psicoterapeuti

Obbligatoria per legge
Sanitari
L. 18 febbraio 1989, n. 56 – Ordinamento professione di psicologo
L. 8 marzo 2017, n. 24 – Legge Gelli-Bianco
D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 – Requisiti minimi polizze sanitarie
L. 11 gennaio 2018, n. 3 – Riordino professioni sanitarie

La RC Professionale Psicologi e Psicoterapeuti copre l'esercente la professione sanitaria iscritto all'Ordine ex L. 56/1989 nell'attività clinica, diagnostica, di sostegno e psicoterapica, con particolare attenzione a consenso informato, segreto professionale e privacy dei dati sanitari. Per chi svolge questa attività è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

Lo psicologo è iscritto all'Ordine (L. 56/1989) e, dopo la L. 3/2018, è esercente una professione sanitaria: si applicano l'art. 5 D.P.R. 137/2012, la L. 24/2017 (Gelli-Bianco) e il D.M. 232/2023. Sono attive le convenzioni ENPAP per neo iscritti e le convenzioni nazionali dell'Ordine (CNOP).

Quale massimale scegliere?

Il D.M. 232/2023 fissa il minimo in € 1.000.000 per sinistro e € 3.000.000 per anno per attività non chirurgica. Le convenzioni di mercato per psicologi partono da € 1–2 milioni con premi da € 50–150/anno per il libero professionista; € 3–5 milioni per chi lavora in strutture private o gestisce equipe.

A cosa serve la retroattività?

L'art. 11 L. 24/2017 impone retroattività decennale e postuma decennale alla cessazione dell'attività. Contestazioni per errata diagnosi, mancata segnalazione (art. 331 c.p.p.) o violazione del segreto possono arrivare anche a distanza di molti anni dalla presa in carico.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

La copertura tipicamente comprende: attività clinica, diagnostica e psicoterapica (art. 1 L. 56/1989); somministrazione e refertazione di test psicodiagnostici; consulenza tecnica di ufficio e di parte (CTU/CTP) in ambito civile, penale e minorile; sedute in videoconsulto/telepsicologia; consenso informato e trattamento dati sanitari (GDPR, Regole deontologiche art. 2-septies D.Lgs. 196/2003); rivalse INAIL/INPS; rimborso spese di difesa penale nei limiti delle CGA. Vanno verificate le esclusioni per attività di training e supervisione, spesso da estendere esplicitamente.

Rischi & Coperture

Principali rischi per Psicologi e Psicoterapeuti e coperture correlate

I sinistri più ricorrenti nella professione e le garanzie che una polizza ben costruita dovrebbe prevedere.

Cosa può andare storto

Rischi principali

  • Errata diagnosi psicologica

    Inquadramento diagnostico errato con impostazione di intervento inadeguato e danno al paziente.

  • Violazione del segreto professionale

    Divulgazione di informazioni sensibili ex art. 622 c.p. e Codice Deontologico degli Psicologi.

  • Omessa segnalazione di rischio

    Mancata attivazione di misure di tutela in caso di rischio suicidario, eterolesivo o abuso su minore.

  • Errata gestione del transfert

    Superamento della cornice terapeutica o coinvolgimento personale con danno al paziente e sanzioni deontologiche.

  • Consulenza tecnica giudiziale errata

    Errori in CTU su affidamento minori o capacità di intendere e volere con impatto sulla decisione del Giudice.

  • Violazione privacy dati sanitari

    Trattamento illecito di cartelle cliniche digitali ex Reg. UE 2016/679 (GDPR) e Provv. Garante.

Come proteggerti

Coperture consigliate

  • RC Professionale psicologo e psicoterapeuta

    Copre danni al paziente derivanti dall'attività diagnostica, terapeutica e peritale.

  • Copertura L. 24/2017 (Gelli-Bianco)

    Conforme alle prescrizioni della L. 24/2017 per l'esercizio professionale sanitario.

  • Estensione CTU e CTP

    Copre incarichi giudiziali in ambito civile (affidamento) e penale (capacità di intendere e volere).

  • Tutela legale sanitaria

    Spese di difesa in cause civili, penali e disciplinari dell'Ordine degli Psicologi.

  • Retroattività illimitata

    Copre percorsi terapeutici svolti in anni precedenti con contestazioni notificate nel periodo di polizza.

  • Postuma decennale

    Garanzia estesa per dieci anni dopo la cessazione dell'attività, come richiesto dalla L. 24/2017.

  • Cyber risk & GDPR

    Protezione per data breach su cartelle cliniche digitali e piattaforme di terapia online.

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Domande frequenti

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