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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Servizi Sociali e Organizzazioni Sociali

Obbligatoria per legge
Sanitari
L. 23 marzo 1993, n. 84 – Ordinamento assistenti sociali
Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo RC professioni ordinistiche
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore
Art. 18 D.Lgs. 117/2017 – Assicurazione obbligatoria volontari

La RC Professionale Servizi Sociali e Organizzazioni Sociali copre due profili complementari: l'assistente sociale iscritto all'Ordine ex L. 84/1993 e gli enti del Terzo Settore (cooperative sociali, ONLUS, ETS) che erogano servizi socio-assistenziali su convenzione con Comuni, ASL e Ambiti Territoriali. Per chi svolge questa attività è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

L'assistente sociale iscritto all'Ordine (L. 23 marzo 1993, n. 84) rientra nell'obbligo di RC ex art. 5 D.P.R. 137/2012, sia da libero professionista sia da dipendente pubblico (per colpa grave). Gli enti del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/2017 sono tenuti alla polizza obbligatoria per i volontari (art. 18 CTS). I capitolati dei Comuni e degli Ambiti richiedono di norma polizza RC/RCO dedicata per l'ente affidatario.

Quale massimale scegliere?

Le convenzioni degli Ordini regionali propongono polizze per assistenti sociali con massimali € 500.000 – 1 milione a premi indicativi € 70–100/anno. Per l'ente del Terzo Settore i massimali di mercato partono da € 1.500.000 (minimo suggerito dai capitolati) e salgono a € 5–10 milioni per grandi cooperative con servizi residenziali per minori, anziani o disabili.

A cosa serve la retroattività?

Le contestazioni su minori (allontanamenti, segnalazioni al Tribunale per i Minorenni, tutela) emergono spesso anni dopo l'intervento, anche in età adulta della persona seguita. Serve retroattività ampia sugli incarichi svolti e postuma quinquennale per l'assistente sociale e per i coordinatori di servizio.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

La copertura tipicamente comprende: colloqui e presa in carico, redazione di relazioni per l'Autorità Giudiziaria, gestione tutela minori, adozione, affido; interventi domiciliari, semiresidenziali e residenziali; gestione di case famiglia, comunità educative, centri diurni, RSA e servizi disabili; danni patrimoniali per errata segnalazione o omissione ex art. 403 c.c.; danni a terzi durante attività di volontari; violazioni GDPR nella gestione di dati sensibili; per gli ETS l'obbligo di polizza per i volontari (infortuni + RCT); tutela legale amministrativa per contestazioni dei familiari.

Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?

SetteBroker distingue tra assistente sociale libero professionista, dipendente pubblico e ente affidatario di servizi per applicare la disciplina ordinistica o quella del D.Lgs. 117/2017 e dimensionare massimale, RCO e polizza volontari.

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