La polizza RC professionale è obbligatoria?
Assicurazione obbligatoria per legge Gelli-Bianco e D.P.R. 137/2012; comprende sia l'attività professionale sia la responsabilità da prodotto per ortesi e protesi realizzate su misura.
Per chi svolge l'attività di Tecnici Ortopedici è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi. Il tecnico ortopedico è professione sanitaria (D.M. 665/1994, L. 43/2006) che progetta e realizza protesi, ortesi e ausili su prescrizione medica; l'obbligo assicurativo discende dalla L. 24/2017 e dall'iscrizione FNO TSRM-PSTRP.
Assicurazione obbligatoria per legge Gelli-Bianco e D.P.R. 137/2012; comprende sia l'attività professionale sia la responsabilità da prodotto per ortesi e protesi realizzate su misura.
Massimale minimo € 1.500.000; per officine ortopediche che forniscono protesi mioelettriche, esoscheletri o ausili pediatrici si consigliano € 3.000.000 - € 5.000.000, con estensione R.C. Prodotto obbligatoria.
La retroattività illimitata è cruciale: i difetti di una protesi possono emergere dopo anni di utilizzo. Postuma decennale obbligatoria (art. 11 L. 24/2017).
Deve includere: RC professionale sanitaria, RC prodotto per dispositivi su misura ex Reg. UE 2017/745, danni da errata presa d'impronta, ritiro prodotti, spese di rifacimento protesi, tutela legale e difesa penale.
SetteBroker verifica l'inclusione della R.C. Prodotto in ottica MDR (Reg. UE 2017/745), la copertura dell'attività di officina e la tutela per fornitura SSN/ASL, spesso soggetta a rivalsa.
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Categorie regolamentate per cui la copertura è prevista da norme specifiche (D.P.R. 137/2012, Legge Gelli-Bianco, IVASS/IDD e altre).
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