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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Esperti di Stime

Obbligatoria in alcuni casi
Finanziari & Assicurativi
Art. 2343 c.c.
Linee Guida ABI-EBA valutazione immobili
Art. 5 DPR 137/2012 (se iscritto ad ordine)

La RC Professionale per Esperti di Stime copre la responsabilità connessa alle valutazioni immobiliari, aziendali, di beni mobili e opere d'arte destinate a banche, tribunali, procedure concorsuali o operazioni straordinarie. Per chi svolge l'attività di Esperti di Stime è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

Non c'è un obbligo generalizzato di legge, ma la polizza è requisito per l'iscrizione agli albi dei CTU dei tribunali, per l'accreditamento presso banche come perito estimatore ai fini della LTV mutui (Linee Guida ABI-EBA) e per le stime giurate ex art. 2343 c.c. nei conferimenti in società. Per gli iscritti a ordini professionali (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, commercialisti) vale l'obbligo ex art. 5 DPR 137/2012.

Quale massimale scegliere?

I livelli tipici partono da € 500.000 per stime immobiliari residenziali di importo contenuto, salgono a € 1.000.000-€ 2.500.000 per perizie destinate a mutui bancari e valutazioni aziendali di PMI, fino a € 5.000.000 per stime giurate su operazioni straordinarie, conferimenti d'azienda e perizie di trasformazione. Il massimale va parametrato al valore dei beni stimati e non solo al compenso.

A cosa serve la retroattività?

Le contestazioni sulle stime emergono spesso in fase di escussione della garanzia (mutui) o in sede di verifica ispettiva/tributaria (conferimenti, operazioni straordinarie), anche dopo 5-10 anni. Serve retroattività almeno decennale e postuma di almeno 5 anni per gestire richieste post-cessazione dell'incarico.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

Le condizioni tipiche comprendono: errori metodologici nell'applicazione dei criteri di stima (comparativo, reddituale, patrimoniale), errori di misurazione e rilievo, omessa considerazione di vincoli urbanistici, ambientali o giuridici sul bene, sopravvalutazione/sottovalutazione con danno al committente, responsabilità come CTU nei procedimenti giudiziari, spese di difesa. Da verificare esplicitamente la copertura delle stime giurate ex art. 2343 c.c. e delle valutazioni per fondi immobiliari (che spesso richiedono estensioni dedicate).

Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?

SetteBroker analizza la tipologia di beni stimati (immobili, aziende, opere d'arte, macchinari), la committenza prevalente (banche, tribunali, privati) e l'iscrizione a eventuali albi CTU per proporre coperture con clausole di garanzia reale e non solo per compenso.

Domande frequenti

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