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Polizza RC Professionale

Assicurazione RC Professionale Mediatori Creditizi

Obbligatoria per legge
Finanziari & Assicurativi
Art. 128-sexies TUB
Circolare OAM n. 1/12
D.Lgs. 141/2010 (trasparenza)

La RC Professionale per Mediatori Creditizi iscritti all'Elenco OAM è imposta dall'art. 128-sexies, comma 4, del TUB per l'attività di messa in relazione tra clienti e intermediari abilitati. Le condizioni minime sono disciplinate dalla Circolare OAM n. 1/12. Per chi svolge l'attività di Mediatori Creditizi è una tutela essenziale contro contestazioni economiche, errori operativi e richieste di risarcimento da parte di clienti o terzi.

La polizza RC professionale è obbligatoria?

Sì. L'art. 128-sexies comma 4 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) impone alle società di mediazione creditizia una polizza RC professionale idonea per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco OAM. La Circolare OAM n. 1/12 fissa i massimali minimi per fasce di fatturato e richiede l'estensione ai dipendenti e collaboratori dei quali il mediatore si avvale. La polizza deve essere esibita annualmente all'OAM.

Quale massimale scegliere?

I minimi previsti dalla Circolare OAM 1/12 per il mediatore creditizio sono: fatturato fino a € 100.000 → € 500.000 per sinistro / € 1.000.000 anno; da € 100.001 a € 200.000 → € 750.000 / € 1.250.000; da € 200.001 a € 500.000 → € 1.000.000 / € 1.500.000; oltre € 500.000 → € 1.250.000 / € 1.750.000. Per strutture con più unità operative e ampia rete di collaboratori, il mercato consiglia massimali € 2.000.000-€ 3.000.000.

Massimali minimi Mediatori Creditizi (Circolare OAM 1/12)
Fatturato anno precedentePer sinistroAggregato annuo
Fino a € 100.000€ 500.000€ 1.000.000
€ 100.001 – € 200.000€ 750.000€ 1.250.000
€ 200.001 – € 500.000€ 1.000.000€ 1.500.000
Oltre € 500.000€ 1.250.000€ 1.750.000

A cosa serve la retroattività?

La copertura opera claims made e la Circolare OAM richiede che non escluda i fatti illeciti commessi anteriormente alla stipula purché denunciati durante il periodo assicurativo. Serve retroattività estesa all'intera durata dell'attività di mediazione per gestire contestazioni tardive da parte di banche mandanti o clienti finanziati.

Cosa deve essere compreso nella copertura?

Le condizioni standard OAM comprendono: errori nella predisposizione e trasmissione della pratica di finanziamento, errata verifica della documentazione reddituale e delle garanzie, inosservanza degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 141/2010) e antiriciclaggio nella parte non sanzionatoria, mancata o tardiva comunicazione al cliente delle condizioni, responsabilità per l'operato di dipendenti e collaboratori, smarrimento di documenti, danni patrimoniali alle banche mandanti per informazioni inesatte. Verificare la copertura delle attività di segnalazione (cross-selling) e delle campagne on-line.

Perché richiedere un preventivo con SetteBroker?

SetteBroker verifica la fascia OAM di riferimento, la struttura societaria (mediatori sono obbligatoriamente società di capitali), i mandati bancari e la rete di collaboratori per proporre soluzioni conformi alla Circolare 1/12 con clausole di adeguamento automatico al cambio di fascia.

Domande frequenti

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